MATERNITA' E PATERNITA'

Legge n. 53 del 2000: congedi per eventi e cause particolari, art.4.
Il lavoratore dipendente può fruire di speciali permessi retribuiti fino ad un massimo di due anni
in caso di eventi particolari previsti dall’art. 4 della L. 53/2000, quali i permessi per decesso o grave infermità di un familiare e il congedo per gravi motivi familiari:

a) permessi retribuiti per il prestatore di lavoro di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità che riguardi: il coniuge anche se legalmente separato, il convivente come risulta da certificazione anagrafica, e un parente entro il secondo grado anche se non convivente, esclusi gli affini. Il procedimento per la richiesta e il godimento dei permessi retribuiti è inoltrata al datore di lavoro dando notizia dell’ evento che dà diritto al godimento dei predetti permessi e i giorni nei quali intendono godere dell’astensione lavorativa, inoltre il lavoratore è tenuto a dimostrare l’evento con idonea documentazione o, se concesso, con una dichiarazione sostitutiva. I permessi devono essere fruiti entro 7 giorni dal decesso, dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dall’accertamento dell’insorgenza della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Sono esclusi dal computo dei giorni di permesso i giorni festivi e quelli non lavorativi.

b) Congedi non retribuiti per gravi e documentati motivi familiari, richiesti dai dipendenti per un periodo continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. I motivi possono riguardare: i componenti della famiglia anagrafica, le persone verso le quali è previsto l’obbligo degli alimenti anche non conviventi, i parenti e gli affini entro il terzo grado disabili. I gravi motivi comprendono le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza delle persone sopraindicate; le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; le situazioni derivanti da patologie acute o croniche che determinano nelle persone sopraindicate temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale (decreto Ministero delle Solidarietà Sociale n.278/2000). Durante tale congedo non si ha diritto ad alcuna retribuzione ed il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo stesso non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. È previsto che il lavoratore, nei casi di documentata grave infermità, di concordare con il datore di lavoro con accordo scritto, in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa anche per periodi superiori a tre giorni, ferma restando una riduzione complessiva dell’orario di lavoro pari a 3 giorni. Il datore entro 10 giorni deve esprimersi sulla richiesta del dipendente, nel caso di diniego deve essere motivato in relazione alle condizioni previste dal decreto ministeriale n.278/2000 e da ragioni organizzative e produttive che non consentano la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. Alla conclusione del congedo il lavoratore ha diritto a riprendere il suo posto e la sua mansione; può in ogni caso rientrare anche anticipatamente, salvo che sia stata concordata una durata minima.

Condividi :

Facebook Twitter Google+
2 Commenti "MATERNITA' E PATERNITA'"

Buonasera, sono un neo assunto con contratto part time verticale. Dopo solo una settimana dalla mia assunzione mi sono dovuto assentare per assistere mia moglie in ospedale per la nascita del nostro primo figlio. Ho diritto al permesso retribuito? se si per quanti giorni e quali sono i documenti necessari? il certificato di ricovero della madre con il certificato di nascita del figlio sono sufficienti?

Grazie

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di poste italiane all' Art. 34 derubricato Permessi
non indica la tua situazione, pertanto ti consiglio di contattare il tuo focal point, e chiedere chiarimenti.

Back To Top