Il nuovo contratto a tempo determinato

Contratti a tempo determinato la nuova regolamentazione

La ratio dei contratti a tempo determinato meglio conosciuti come contratti a termine è la temporaneità. Negli ultimi anni la disciplina dei contratti a termine ha subito notevoli modifiche ed integrazioni (consulta: contratti a termine).


Con la riforma "Job Act" del governo Renzi, sono state rivisti molti aspetti dei contratti ctd.

Il nuovo contratto a tempo determinato è acausale ovvero non necessità più di precise motivazioni come quelle tecniche, organizzative, produttive, sostitutive. Il limite quantitativo dei contratti ctd stipulabili è stabilito nella misura del venti percento e non più in una percentuale rimessa alla contrattazione collettiva stipulata con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Per ricorrere a questo schema negoziale pertanto non è più necessario che le motivazioni siano esplicitate nel contratto. Ciò che invece rimane invariato anche nel nuovo contratto a tempo determinato è il limite temporale dei 36 mesi.

La disciplina del nuovo contratto a tempo determinato relativa alle proroghe i rinnovi, ed al periodo di interruzione per la riassunzione, si applica con delle deroghe alle imprese start-up innovative.

Differenza tra proroga e rinnovo

La proroga del contratto è un istituto diverso rispetto al rinnovo, la proroga è la continuazione di un contratto lavorativo già in essere. Il rinnovo del contratto (riassunzione) invece è un vero e proprio nuovo contratto stipulato con lo stesso lavoratore dopo che sia passato un determinato periodo di tempo tra la conclusione del primo contratto e l'inizio di quello nuovo.

Il nuovo contratto a tempo determinato non può avere durata superiore ai 36 mesi, per effetto di un unico contratto o di una successione di proroghe o rinnovi di contratti fino ad un massimo di 5 contratti a termine presso lo stesso datore di lavoro.

La proroga ai contratti a tempo determinato devono intervenire prima che il contratto scada per un massimo di 36 mesi, previo consenso del lavoratore.

In deroga al limite dei 36 mesi è ammessa un ulteriore e ultimo rinnovo del contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi se stipulata presso la "Direzione territoriale del lavoro competente per territorio”.

 Senza tale procedura, ed in caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si considera a tempo indeterminato dalla data della stipula.

Periodo di interruzione per la riassunzione

Viene inoltre confermato il periodo di interruzione che deve intercorrere tra la fine del contratto a termine e il rinnovo:
  • 10 giorni per la riassunzione del lavoratore che già in precedenza aveva lavorato con un contratto a tempo determinato della durata massima di 6 mesi
  • 20 giorni per la riassunzione del lavoratore che già in precedenza aveva lavorato con un contratto a tempo determinato della durata superiore a 6 mesi
Anche in questo caso sono previste delle eccezioni che derogano a questi periodi di interruzione e sono o individuate nei contratti collettivi, o riguardano i lavoratori impiegati nelle attività stagionali.

Divieto di stipula di contratti a termine

Il nuovo contratto a tempo determinato
In ogni caso al di là di alcune eccezioni, in linea generale è vietata la tipologia di contratto a termine quando:
  • negli ultimi 6 mesi ci siano stati licenziamenti collettivi o casse integrazioni per contratti che riguardano la stessa attività
  • siano predisposti per sostituire lavoratori in sciopero (crumiraggio)
  • non si è effettuato la valutazione rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)

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